Art. 9.
(Norme di accelerazione e controllo
degli interventi).

      1. Per le attività previste dagli articoli da 2 a 8, per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indìce una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi positivamente nei successivi trenta giorni.
      2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dalla presente legge, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidate direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare.
      3. Al fine di accelerare la progettazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino

 

Pag. 11

o di restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dalla presente legge, si può procedere ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
      4. Per i lavori di cui al comma 3 le regioni determinano, in via preventiva, i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.
      5. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dalla presente legge, può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta.
      6. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui alla presente legge tutti i termini previsti dalla legislazione vigente sono ridotti della metà.
      7. Gli interventi di ricostruzione o di ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati, singoli o riuniti in consorzio, non sono assoggettati agli obblighi di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
      8. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero, possono disporre, sentiti gli organismi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della presente legge, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
      9. Per l'accelerazione di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in vigenza dello stato di emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel
 

Pag. 12

rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.
      10. Per gli interventi relativi agli immobili di proprietà privata, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad adottare direttive per l'approvazione dei progetti e per le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che devono altresì consentire anche:

          a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 3;

          b) la verifica della conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e di architetti iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare.

      11. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, e per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le regioni sono autorizzate ad assumere geologi e tecnici nei settori idraulico e forestale a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi.